Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio).

      1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra o per servizio ascritti alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
      2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di cui in vita usufruiva il grande invalido.